Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati all'articolo 7 è soggetto, qualora non modifichi gli stessi entro trenta giorni dall'invito dei comandi di polizia municipale del comune competente, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo compreso tra 250 euro e 1.000 euro per punto luce.
      2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo compreso tra 500 euro e 1.500 euro qualora gli impianti di cui al comma 1 abbiano un'emissione complessiva superiore a 50 Kilolumen e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per esclusivi scopi pubblicitari.
      3. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
      4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettono di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, entro i periodi di tempo ivi indicati, sono sospesi da ogni forma di contributo, regionale o statale, con finalità ambientali e di risparmio energetico, fino a quando non si adeguano ai citati criteri.
      5. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della giunta regionale.

 

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